Possibilità di scarico a parete dei prodotti di combustione con generatori di calore
Possibilità di scarico a parete dei prodotti di combustione con generatori di calore
Legge 90 del 3 agosto 2013: Modifica del D.P.R. 412/93 art. 5 comma 9.
E’stato rimodificato l’articolo 5, comma 9 del DPR 412/93, la cui precedente modifica liberalizzava lo scarico a parete.
L’articolo ulteriormente modificato (che vale adesso sia per gli immobili unifamiliari che multifamiliari) dice che lo scarico a parete si può fare, usando caldaie a basso NOx (classe 4 e 5), nel caso di sostituzione di caldaie che già scaricano a parete o in canna collettiva ramificata, oppure nel caso in cui lo scarico a tetto sia in contrasto con norme di tutela di edifici, oppure nel caso in cui il progettista attesti e asseveri l’ impossibilità tecnica di scaricare a tetto. Inoltre la nuova stesura dell’articolo indica ai Comuni di adeguare i propri regolamenti a tali disposizioni.
Consulta l’allegato per maggiori approfondimenti.
